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Iniziativa popolare federale «Per una politica climatica sociale finanziata in modo fiscalmente equo (Iniziativa per il futuro)»
La Costituzione1 federale è modificata come segue:
Art. 129a2 – Imposta per il futuro
1 La Confederazione riscuote un’imposta sulle successioni e sulle donazioni delle persone fisiche al fine di costruire e preservare un futuro che meriti di essere vissuto.[tmm-explain]L’imposta intende costruire e mantenere un futuro degno di essere vissuto. L’iniziativa prevede un’imposta sulle successioni e sulle donazioni. L’imposta di successione viene riscossa sull’eredità. Il patrimonio comprende tutti i beni di una persona fisica. Questi beni vengono tassati prima che gli/le* eredi designati ricevano la loro quota.[/tmm-explain]
2 La Confederazione e i Cantoni impiegano il gettito fiscale lordo dell’imposta per combattere la crisi climatica in modo socialmente equo e per apportare all’economia nel suo complesso la trasformazione necessaria a tal fine.[tmm-explain]Il gettito dell’imposta è destinato a uno scopo specifico. Lo scopo è quello di combattere la crisi climatica. Tutti i fondi devono essere quindi utilizzati per progetti legati al clima. Per attuarle in modo sostenibile e mirato, occorre tenere conto dei necessari cambiamenti nell’organizzazione dell’economia generale.[/tmm-explain]
3 I Cantoni provvedono all’imposizione e all’esazione. Il gettito fiscale lordo dell’imposta è attribuito in ragione di due terzi alla Confederazione e di un terzo ai Cantoni. La competenza dei Cantoni di riscuotere un’imposta sulle successioni e sulle donazioni rimane invariata.[tmm-explain]Qui viene chiarito il rapporto tra i due livelli, federale e cantonale. I Cantoni sono già responsabili della gestione dell’intero processo fiscale. Anche questa iniziativa segue questo principio.
Affinché i Cantoni siano compensati per questo lavoro e allo stesso tempo possano dare il loro contributo alla lotta contro la crisi climatica, riceveranno un terzo delle entrate totali. Il resto rimane al governo federale.
L’iniziativa prevede una nuova tassa a livello nazionale che colpisce un piccolo gruppo di persone ultraricche. Tuttavia, ciò non dovrebbe limitare la sovranità fiscale dei Cantoni per quanto riguarda le proprie imposte di successione e donazione. Ciò è affermato esplicitamente nell’ultima frase.[/tmm-explain]
4 L’aliquota d’imposta è del 50 per cento. È esentata dall’imposta una franchigia unica di 50 milioni di franchi sull’importo complessivo della successione e di tutte le donazioni. L’imposizione avviene non appena la franchigia è superata.[tmm-explain]L’aliquota d’imposta e l’importo dell’esenzione sono chiaramente definiti. L’imposta sarà del 50% a partire da 50 milioni. Una volta che i 50 milioni sono raggiunti, tutti i beni ceduti o ereditati al di sopra di essi vengono tassati.[/tmm-explain]
5 Il Consiglio federale adegua periodicamente la franchigia al rincaro.[tmm-explain]Il valore reale di 50 milioni cambia continuamente. Per garantire che solo i patrimoni molto elevati siano tassati in modo coerente, il Consiglio federale adegua l’importo dell’esenzione all’inflazione.[/tmm-explain]
Art. 197 n. 153
15. Disposizione transitoria dell’art. 129a (Imposta per il futuro)
1 La Confederazione e i Cantoni emanano disposizioni d’esecuzione concernenti:[tmm-explain]Il progetto di legge deve tenere conto di alcune questioni particolarmente importanti. Ciò garantisce che l’iniziativa venga attuata in modo efficace.[/tmm-explain]
a. la prevenzione dell’elusione fiscale, in particolare in relazione alla partenza dalla Svizzera, all’obbligo di registrare le donazioni e all’esaustività dell’imposizione;[tmm-explain]In primo luogo, c’è la questione dell’elusione fiscale legale. La questione di quali siano le regole fiscali nel caso in cui una persona trasferisca il proprio domicilio fiscale in un altro Paese, nel frattempo o a lungo termine. In secondo luogo, l’obbligo di registrare le donazioni. Ciò include, ad esempio, domande sugli importi minimi o sulle donazioni effettuate all’estero. In terzo luogo, la tassa dovrebbe essere applicata a tutt*. Non dovrebbe essere importante chi riceve l’eredità o il dono.[/tmm-explain]
b. l’impiego del gettito fiscale lordo per sostenere la trasformazione ecologica e socialmente equa dell’economia nel suo complesso, in particolare nei settori del lavoro, dell’alloggio e dei servizi pubblici.[tmm-explain]In secondo luogo, è importante stabilire come deve essere utilizzato il denaro. La ristrutturazione dell’economia nel suo complesso sta avvenendo in diversi settori. Ciò che deve essere chiarito è come i settori del lavoro, dell’alloggio e dei servizi pubblici saranno sostenuti nel loro finanziamento dal reddito.[/tmm-explain]
2 Fino all’entrata in vigore delle disposizioni legislative d’esecuzione, il Consiglio federale emana mediante ordinanza le disposizioni d’esecuzione entro tre anni dall’accettazione dell’articolo 129a da parte del Popolo e dei Cantoni. Le disposizioni d’esecuzione si applicano retroattivamente alle successioni e alle donazioni posteriori all’accettazione dell’articolo 129a.[tmm-explain]Con l’adozione dell’iniziativa, questo articolo costituzionale entrerà in vigore. La legge associata sarà poi redatta, e questo processo richiederà diversi anni. Se dopo 3 anni la legge non sarà ancora in vigore, il Consiglio federale deve approvare un’ordinanza per l’attuazione provvisoria dell’articolo costituzionale al più tardi entro tale data. Anche tutte le donazioni e i lasciti avvenuti dopo l’adozione dell’iniziativa ma prima dell’entrata in vigore della nuova legge saranno tassate retroattivamente.[/tmm-explain]
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1 RS 101
2 La numerazione definitiva del presente articolo sarà stabilita dopo la votazione popolare dalla Cancelleria federale; questa la coordinerà con le altre disposizioni vigenti della Costituzione federale.
3 Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.